Oppure
Approvato dall'Assemblea Generale Straordinaria dell'8/11/2012
a rogito Notaio Dr. Marco Avagliano
Allegato "A" al repertorio n. 9249/4322
É costituita, a tempo indeterminato, con sede in Milano, una Associazione senza fini di lucro denominata "Associazione Lombarda Spedizionieri ed Autotrasportatori" (A.L.S.E.A.) fra imprese che svolgono attività nel settore dei trasporti, spedizioni, operatori logistici e operatori di trasporti multimodali ed in quelli ad essi ausiliari, affini e connessi al movimento e stoccaggio delle merci.
L'Associazione aderisce a CONFETRA e, come tale, ne adotta nella denominazione il relativo logo, nonchè a FEDESPEDI e FEDIT.
L'Associazione non ha scopi di lucro, e per la tutela degli interessi comuni di carattere sindacale, tecnico, economico, legislativo e fiscale, ad essa sono attributi i seguenti compiti nel campo, provinciale e locale, e per la precisione:
Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione raggruppa i propri soci nelle due Sezioni:
ART. 3
Possono far parte dell'Associazione tutte le imprese che svolgono le attività di cui all'art. 1 nella Regione Lombardia ove non esistano altre associazioni territoriali aderenti a Confetra.
ART. 4
L'adesione all'Alsea comporta l'automatica adesione (con tutti i diritti e tutti gli obblighi connessi) anche a tutte le altre associazioni territoriali aderenti alla Confetra stessa, esistenti nelle località in cui l'impresa opera con propria stabile organizzazione comunque denominata nonché alle organizzazioni nazionali di categoria aderenti in via ordinaria a Confetra.
ART.5
La domanda di ammissione ad associato deve essere indirizzata all'Associazione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e deve contenere tutte le indicazioni richieste nella domanda di adesione. La domanda di ammissione impegna l'associato a tutti gli effetti di legge e statutari.
L'ammissione ad associato deve essere sottoposta a ratifica del Consiglio Direttivo dell'Associazione nella prima riunione successiva alla presentazione della domanda.
Il Segretario Generale provvederà ad informare l'interessato della decisione del Consiglio Direttivo.
ART.6
La qualità di associato impegna, ad ogni effetto, alla accettazione e al rispetto del presente Statuto, e del codice di condotta in materia di disciplina della concorrenza e di tutti i regolamenti e le norme ed accordi di carattere sindacale, come di quelli riguardanti l'ordinamento e il funzionamento interno della Associazione, che in base allo Statuto, possono essere emanate o concordate dall'Associazione stessa.
In ogni caso l'associato è tenuto alla corresponsione, per tutta la sua organizzazione sull'intero territorio nazionale, della contribuzione deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo sulla base della Convenzione Contributiva prevista dallo Statuto Confetra.
Per effetto della avvenuta iscrizione l'associato resta impegnato, ad ogni effetto di legge e statutario, fino alla cessazione dell'iscrizione stessa così come regolata nel seguito del presente articolo.
La qualità di socio si perde:
Nei casi indicati nei precedenti punti 2 e 3 l'associato resterà impegnato al pagamento della quota contributiva per l'anno solare in corso e nel caso di cui al punto 3 per un ulteriore anno a titolo di penalità.
ART. 7
Sono organi dell'Associazione:
Tutte le cariche non sono retribuite intendendosi che la relativa attività viene volontariamente svolta gratuitamente a favore degli Associati salvo il rimborso di spese, debitamente documentate, eventualmente incontrate per la carica.
L'Assemblea Generale è costituita da tutte le imprese associate e deve essere convocata, dal Presidente dell'Associazione che la presiede, almeno una volta all'anno entro il 30 giugno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente nonchè ogni qualvolta lo ritengano necessario il Presidente o ne faccia espressa richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei voti spettanti alle imprese aderenti o almeno 1/3 (un terzo) dei componenti il Consiglio Direttivo mediante avviso da spedirsi con corrispondenza ordinaria o tramite fax o tramite posta elettronica almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione.
L'avviso può essere spedito anche solo 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione nei casi di urgenza.
La convocazione deve contenere le indicazioni di giorno, ora dell'adunanza in prima e seconda convocazione, luogo e gli argomenti da trattare.
Le adunanze di assemblea sono valide in prima convocazione quando sia presente almeno la metà degli associati.
Trascorse 24 (ventiquattro) ore dalla data fissata nell'avviso, l'assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero dei convenuti.
Il Presidente dell'Assemblea constata il numero dei presenti aventi diritto di voto e i relativi diritti di voto.
Ogni impresa partecipante all'assemblea ha diritto, sempre che sia in regola col pagamento dei contributi associativi di cui all'articolo 19, a:
a. 1 voto fino a 1000 euro;
b. 2 voti da 1001 a 2500 euro;
c. 3 voti da 2501 a 5000 euro;
d. 4 voti da 5001 a 7.500 euro;
e. 5 voti da 7.501 a 12.500 euro;
f. 7 voti da 12.501 a 17.500 euro;
g. 9 voti da 17.501 a 22.500 euro;
h. 12 voti sopra 22.501 euro;
di contributi associativi per l'anno precedente di competenza Alsea.
Per le aziende iscritte nell'anno in cui si svolge l'Assemblea, il riferimento saranno i contributi versati nell'anno in corso.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.
Le imprese partecipano all'assemblea nella persona dei loro legali rappresentanti o delegati.
Sono ammesse deleghe tra aziende associate in numero non superiore a 5 (cinque).
ART.9
L'Assemblea Generale:
Ogni Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione ovvero dalla persona nominata dalla stessa Assemblea.
Il Presidente chiama il Segretario Generale dell'Associazione o uno dei partecipanti aventi diritto di voto a fungere da Segretario dell'Assemblea ed invita l'Assemblea stessa, quando si debba procedere alla nomina di cariche sociali, a designare due scrutatori.
Le deliberazioni dell'Assemblea vengono stese in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nonchè dagli eventuali due scrutatori.
ART.10
Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto da:
a. un numero di dodici Consiglieri eletti dall'Assemblea Generale
b. il presidente del Gruppo Giovani Alsea, se costituito.
Ogni Sezione viene rappresentata in Consiglio da un numero di Consiglieri calcolato in proporzione ai contributi versati dai componenti le singole Sezioni con un minimo di tre Consiglieri per ogni Sezione. In ogni caso un Consigliere deve essere eletto in rappresentanza delle piccole imprese, intendendosi per piccola impresa l'azienda con meno di 15 (quindici) dipendenti a livello nazionale.
All'inizio dell'Assemblea il Presidente comunica il numero di consiglieri che dovranno essere eletti per ogni sezione.
Tutti i componenti il Consiglio Direttivo dell'Associazione durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.
I consiglieri che per cinque volte consecutive non partecipano alle riunioni del Consiglio decadono dall'incarico.
Nel caso in cui uno o più posti del Consiglio Direttivo dell'Associazione divengono vacanti per qualsiasi ragione, vengono cooptati in loro vece il primo o i primi dei candidati non eletti.
I membri così eletti subentrano immediatamente e con la stessa scadenza ai loro predecessori e la loro nomina deve essere sottoposta a ratifica in occasione della prima Assemblea utile.
Su richiesta del Presidente, possono partecipare senza diritto di voto persone particolarmente esperte per la trattazione dei problemi speciali riguardanti le singole categorie.
Gli esperti non hanno diritto di voto.
ART.11
Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è investito di tutti i poteri previsti dal presente Statuto per l'attività della Associazione, salvo quanto di competenza della Assemblea Generale della Associazione.
In particolare è di competenza del Consiglio Direttivo dell'Associazione:
ART.12
Il Consiglio Direttivo dell'Associazione si riunisce ordinariamente almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno cinque dei suoi membri.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente a mezzo posta ordinaria, telefax documentato o posta elettronica.
Le riunioni sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei componenti.
Ciascun membro ha diritto a un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti.
A parità di voti prevale quello del Presidente.
Il Segretario della Associazione partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo per la compilazione dei verbali che devono essere trascritti su apposito libro e, firmati dal Presidente, devono essere tenuti a disposizione di tutti gli associati che vogliono prenderne visione.
ART.13
Il Presidente dell'Associazione, nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri dura in carica un triennio e non può durare in carica per più di due mandati consecutivi.
AI Presidente spetta:
a. Convocare e presiedere l'Assemblea delle imprese associate all'Associazione e il Consiglio Direttivo dell'Associazione;
b. Emanare disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni dei competenti organi della Associazione;
c. Rappresentare l'Associazione a tutti gli effetti in tutti i rapporti, anche in ordine alla rappresentanza in giudizio;
d. Adempiere a tutti gli altri compiti a lui conferiti dall'Assemblea Generale o dallo Statuto;
e. Verificare il numero dei consiglieri in carica. All'inizio di ogni riunione verifica la presenza del quorum necessario per la validità della stessa.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate da un Vice Presidente da lui designato o, in mancanza di delega, da quello più anziano di età.
La firma sociale spetta al Presidente; in caso di sua assenza o impedimento spetta ad un Vice Presidente designato dal Presidente o, in mancanza di delega, da quello più anziano di età.
Il Presidente può delegare parte delle sue funzioni ai Vice Presidenti e in accordo con questi ultimi al Segretario dell'Associazione o ad un membro del Consiglio Direttivo.
ART.14
Il Collegio dei probiviri, composto da tre membri, è nominato dall'Assemblea generale. E' designato a presiedere il collegio dei probiviri colui che ha ottenuto il maggior numero di preferenze da parte dell'Assemblea. I probiviri durano in carica tre anni, possono essere rieletti ma non possono ricoprire altre cariche nell'Associazione. I Membri del Collegio dei Probiviri partecipano ai lavori del Consiglio Direttivo dell'Associazione ed alla Assemblea esprimendo il proprio parere ma senza diritto di voto. Il collegio ha il compito di esprimere il proprio parere o di decidere in forma inappellabile, a seconda della richiesta formulata dalle parti, su qualsiasi controversia insorta tra gli associati e la Associazione, oppure tra gli associati stessi. Il collegio esprime il proprio parere in ordine alle eventuali espulsioni dalla Associazione decise dal Consiglio Direttivo in ordine all'applicazione delle sanzioni disciplinari.
ART.15
I Revisori dei Conti vengono nominati ogni tre anni dall'Assemblea Generale in numero di tre effettivi e due supplenti.
E' designato a presiedere il collegio dei revisori dei conti colui che ha ottenuto il maggior numero di preferenze da parte dell'Assemblea.
I Revisori dei Conti si riuniscono con cadenza trimestrale.
Ad essi è deferito il compito di controllare tutta la gestione contabile della Associazione e di fare in qualunque momento gli accertamenti delle disponibilità di cassa.
Ai Revisori dei Conti compete, inoltre, di predisporre e presentare all'Assemblea la relazione sul rendiconto economico e finanziario.
I Revisori dei Conti partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo dell'Associazione ed all'Assemblea Generale senza diritto di voto.
ART.16
Le imprese aderenti all'Associazione sono riunite in Sezioni di Categoria, come indicato nel precedente Art. 2.
L'inquadramento nelle Sezioni di Categoria è effettuato sulla base delle dichiarazioni dell'impresa contenute nella domanda di adesione all'Associazione o fatte successivamente, qualora subentrino variazioni nell'attività.
Le imprese che esercitano contemporaneamente distinti rami di attività saranno assegnate pro-quota alle corrispondenti Sezioni. L'assegnazione pro-quota alla Sezione di Categoria verrà effettuata in base alla contribuzione.
Le Sezioni di Categoria hanno il compito di esaminare e approfondire le specifiche tematiche del proprio ramo di attività e formulare indicazioni per la politica e le iniziative associative in sede locale da riportare al Consiglio Direttivo.
Le Sezioni sono composte:
a. da 5 a 10 componenti designati dal Consiglio Direttivo;
b. da un Presidente di Sezione nominato dal Consiglio Direttivo di Alsea tra i propri componenti.
ART.17
Il Segretario Generale sovrintende a tutti gli uffici dell'associazione e provvede al buon andamento dei servizi.
E' a capo del personale e come tale propone al presidente le assunzioni, i licenziamenti e i provvedimenti disciplinari, il trattamento economico, gli avanzamenti.
Partecipa alla sedute degli organi dell'Associazione, senza diritto di voto, e ne redige, di norma, i verbali.
Il Segretario Generale attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo e le direttive del Presidente. Riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo sull'andamento della gestione e provvede alla compilazione del progetto di bilancio consuntivo e preventivo.
ART.18
Alle spese di funzionamento dell'Associazione si provvede:
a. con il contributo ordinario stabilito dall'Assemblea ai sensi dell'Art. 19;
b. con eventuali contributi aggiuntivi di esclusiva pertinenza dell'Associazione;
c. qualsiasi altro eventuale introito dell'Associazione.
ART.19
Le imprese associate sono tenute a corrispondere all'Associazione i contributi ordinari di cui all'Art. 6, comma 2.
Eventuali contributi straordinari possono essere stabiliti dall'Assemblea per situazioni ed esigenze particolari. Secondo quanto previsto dal T.U.I.R (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), i contributi versati non fanno nascere in capo agli associati diritti su quote di partecipazione sociale trasferibili, liquidabili o rivalutabili.
ART.20
Il presidente dell'Associazione, venuto a conoscenza di qualunque infrazione agli obblighi associativi, ivi inclusi quelli previsti dal successivo Art. 24, convocherà la parte per l'eventuale giustificazione e il Consiglio Direttivo dell'Associazione per l'applicazione delle eventuali sanzioni disciplinari sentito il parere del Collegio dei Probiviri.
Ove il rappresentante dell'associato che ha commesso una infrazione faccia parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, non potrà partecipare alla discussione che riguarda la propria impresa.
Le sanzioni disciplinari che possono essere prese a carico degli associati sono:
a. il richiamo;
b. la sospensione temporanea;
c. la espulsione dalla Associazione.
Il Presidente della Associazione, sentito il Consiglio Direttivo dell'Associazione, può applicare il richiamo e la sospensione temporanea.
Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può deliberare l'espulsione dell'associato dalla Associazione.
Contro le deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso all'Assemblea generale, entro il termine perentorio dì 90 (novanta) giorni.
Su tale ricorso l'Assemblea dovrà pronunciarsi in occasione della sua prima riunione.
Le deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo in ordine alla applicazione delle sanzioni disciplinari saranno comunicate dal Presidente all'associato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
ART.21
I proventi dell'Associazione sono costituiti:
a. dai contributi versati dagli Associati a norma dell'Art. 18;
b. dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
c. dalle somme incassate per qualsiasi altro titolo;
I proventi di cui alle precedenti lettere a) b) c) restano in ogni caso acquisiti dall'Associazione e non possono essere distribuiti anche in modo indiretto sotto forma di utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale.
I proventi sono destinati alla copertura delle spese per la gestione ordinaria, di cui al preventivo economico e finanziario approvato dal Consiglio dell'Associazione.
Gli atti della gestione economica finanziaria e quelli che non siano riservati alla competenza dell'Assemblea Generale dal presente Statuto, sono deliberati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Gli atti riservati alla competenza dell'Assemblea Generale dal presente Statuto e quelli in relazione ai quali sussista un contrasto rispetto alle direttive fornite dalla medesima ai sensi dell'Art. 9, numero 4) e le destinazioni di eventuali fondi di riserva costituiti con i proventi di cui all'articolo precedente sono deliberati dall'Assemblea Generale.
In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo dopo la liquidazione andrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
ART.22
L'esercizio finanziario dell'Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 20 dicembre di ciascun anno deve essere compilato il preventivo economico e finanziario relativo all'esercizio successivo.
Alla fine di ciascun esercizio deve essere compilato, sulla base dello schema predisposto dal Presidente, il rendiconto economico-finanziario. Il progetto di rendiconto economico-finanziario deliberato dal Consiglio Direttivo dovrà essere presentato ai Revisori dei Conti un mese prima della data fissata per l'Assemblea Generale e dovrà quindi essere sottoposto, unitamente alla relazione annuale dei Revisori dei Conti, all'approvazione dell'Assemblea Generale entro il 30 giugno di ogni anno ai sensi dell'Art. 9.
Le eventuali modificazioni da apportarsi al presente Statuto, come pure lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione, devono essere deliberate da una Assemblea appositamente convocata dal Presidente con corrispondenza ordinaria, tramite fax o tramite posta elettronica almeno trenta giorni prima della data di convocazione.
L'Assemblea così convocata è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati per delega (nel numero massimo di cinque) tre quarti dei voti spettanti agli aderenti.
Tuttavia, trascorse 24 (ventiquattro) ore dall'ora della prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti.
Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono valide col voto favorevole di almeno tre quarti dei voti presenti.
In caso di messa in liquidazione, la stessa Assemblea che l'ha deliberata, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
Il verbale di detta Assemblea sarà redatto o depositato presso un Notaio.
ART. 25
Le imprese associate e i loro rappresentanti in associazione si impegnano all'accettazione e al rispetto del codice di condotta in materia di disciplina della concorrenza.
ART.26
Per tutto quanto non è contemplato dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti.
Il presente Statuto ha efficacia a partire dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea Generale.
Codice di condotta in materia di disciplina della concorrenza
ART. 1
L'ALSEA è un'associazione senza fini di lucro costituita tra imprese attive nel settore dei trasporti, spedizioni, operatori logistici e operatori di trasporti multimodali ed in quelli ad essi ausiliari, affini e connessi al movimento e stoccaggio delle merci.
ART. 2
In conformità con le previsioni statutarie, ALSEA pone in essere tutte le iniziative e le attività che le competono volte a rappresentare e tutelare gli interessi e i diritti della categoria delle imprese associate ed a creare le migliori condizioni di sviluppo affinché esse possano esercitare a pieno le proprie attività.
ART. 3
Il presente Codice contiene tutte le prescrizioni che l'Associazione ed i propri membri si impegnano a rispettare al fine di garantire la piena e costante conformità delle proprie attività alla disciplina europea e nazionale della concorrenza.
Esso garantisce la conformità delle attività dell'Associazione e delle imprese associate alle prescrizioni della normativa antitrust in ambito associativo, affinché le loro condotte non soltanto non alterino le condizioni di concorrenza, ma svolgano anche un'azione di stimolo alle dinamiche competitive del mercato in cui esse operano.
ART.4
Il Codice vincola l'Associazione, gli Organi previsti dall'articolo 7 dello Statuto, e tutte le imprese associate, inclusi i rispettivi dipendenti e collaboratori, nello svolgimento di tutte le attività associative, o comunque legate all'attività imprenditoriale da esse svolta in qualità di associati ad ALSEA.
ART. 5
L'Associazione considera il confronto concorrenziale tra imprese una condizione irrinunciabile per lo sviluppo delle attività imprenditoriali e del mercato in cui esse operano.
ALSEA ribadisce la necessità che tutte le imprese associate garantiscano una piena e scrupolosa osservanza delle norme dettate in materia di concorrenza e si conformino alle decisioni e alle deliberazioni delle Autorità e dei Tribunali competenti in materia antitrust.
Alle suddette Autorità è sempre garantita la più ampia e trasparente collaborazione nello svolgimento delle loro attività ispettive e istruttorie.
ART. 6
L'Associazione - ivi compresi il Presidente, i vice Presidenti, l'Assemblea Generale, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri, i Revisori dei Conti e le Sezioni, oltre ai dipendenti e ai collaboratori - sono tenuti al pieno rispetto della vigente normativa antitrust e delle disposizioni del presente Codice.
Essi hanno l'obbligo, in particolare, di evitare qualunque discussione, scambio di opinioni o di informazioni che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza nei mercati in cui operano le imprese associate.
ART. 7
Il Presidente dell'Associazione o suo delegato - o, per quanto di loro competenza, i Presidenti delle Sezioni o i loro delegati - nella redazione e nella trasmissione alle imprese associate dell'Ordine del Giorno delle riunioni degli organi associativi, verifica che nessuno dei punti in discussione sia, anche solo potenzialmente, suscettibile di dar luogo a condotte o scambi di informazioni che violino la disciplina antitrust.
ART. 8
Il Presidente - o, per quanto di loro competenza, i Presidenti delle Sezioni - si impegna ad interrompere immediatamente le riunioni associative ogni qualvolta uno o più partecipanti rivelino informazioni riservate e/o sensibili concernenti le loro condotte commerciali o quelle di altre imprese concorrenti, e a sanzionare i soggetti responsabili di tali divulgazioni. I medesimi obblighi gravano nei confronti di chi, pur non ricoprendo la carica di Presidente, ne esercita di fatto le funzioni nell'ambito delle suddette riunioni associative.
Al contempo, il Presidente si obbliga ad allontanare dai locali dell'Associazione i rappresentanti di imprese che, anche al di fuori delle riunioni associative, siano trovati a discutere di informazioni commercialmente sensibili, in violazione degli obblighi posti dal presente Codice.
ART. 9
Il Segretario Generale, nello svolgimento quotidiano delle attività associative, monitora che le condotte di ALSEA e delle sue imprese associate siano pienamente conformi agli obblighi posti dal presente Codice e, più in generale, alla normativa in materia di concorrenza.
Qualora ravvisi comportamenti che, a suo avviso, possano, anche solo potenzialmente, configurare una violazione dei suddetti obblighi, il Segretario Generale riferirà tempestivamente al Presidente con comunicazione scritta, affinché quest'ultimo possa adottare i necessari provvedimenti disciplinari e segnalare l'accaduto al Collegio dei Probiviri.
ART. 10
Le imprese associate, nello svolgimento delle attività associative e durante la loro permanenza nei locali di ALSEA anche al di fuori delle suddette attività, hanno l'obbligo di astenersi da qualunque discussione, scambio di opinioni o di informazioni su argomenti commercialmente sensibili che possano integrare una violazione della normativa antitrust e/o delle prescrizioni del presente Codice.
ART. 11
ALSEA si astiene dal discutere con i propri associati, in qualsivoglia ambito e forma, di questioni relative alla politica commerciale di questi ultimi e dei loro concorrenti o di eventuali iniziative che possano in alcun modo alterare il regolare gioco della concorrenza.
A titolo esemplificativo, nel corso delle riunioni di tutti gli Organi previsti dall'articolo 7 dello Statuto, l'Associazione si astiene dal fornire raccomandazioni (vincolanti e non) e, comunque, dall'intraprendere discussioni o scambi di opinioni che, con riguardo ad una singola impresa associata, concernano:
i) le politiche di prezzo;
ii) le politiche distributive;
iii) le strategie di sviluppo industriale e/o logistico delle attività d'impresa;
iv) le strategie di commercializzazione e/o pubblicizzazione dei servizi offerti;
v) i costi d'impresa;
vi) la redditività dell'attività d'impresa.
Le informazioni concernenti le materie di cui ai punti i-vi del presente articolo potranno essere oggetto di discussione solo se preventivamente elaborate in forma aggregata da un soggetto terzo e indipendente dall'Associazione, secondo le modalità di cui all'art. 13 del presente Codice.
Resta, evidentemente, fermo il diritto dell'ALSEA di discutere, nel pieno rispetto della normativa antitrust, ogni argomento utile alla promozione degli interessi statutari.
ART. 12
L'Associazione garantisce che nello svolgimento delle proprie attività e, più in generale, all'interno dei locali associativi, non avvenga alcuno scambio di informazioni commercialmente sensibili tra imprese concorrenti.
ART. 13
Ciascuno degli associati potrà comunicare informazioni relative alle proprie attività commerciali - esemplificativamente menzionate ai punti i - vi dell'art. 11 - esclusivamente a un soggetto terzo e indipendente che - dopo averle rielaborate in forma aggregata - le trasmetterà al Presidente.
Le informazioni di cui al comma precedente in nessun caso potranno essere oggetto di scambio diretto tra le imprese associate ad ALSEA o tra una o più di queste e la medesima Associazione.
Il soggetto terzo e indipendente incaricato di elaborare le informazioni descritte al comma 1 dovrà impegnarsi a mantenere le suddette informazioni in forma strettamente riservata, a non divulgarle e a non renderle note a terzi.
ART. 14
Nello svolgimento delle proprie attività e, in particolare, nella redazione dell'Ordine del Giorno delle riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo, l'Associazione - su impulso del Presidente - si può avvalere della consulenza di un legale esterno esperto in concorrenza, scelto sulla base di indiscusse doti di imparzialità e competenza.
In particolare, tale soggetto può essere interpellato per un parere preventivo e non vincolante, depositato agli atti della riunione associativa cui esso si riferisce, ogni qualvolta il Presidente o i responsabili degli organi associativi nutrano il dubbio che un tema di discussione possa, anche solo potenzialmente, integrare una violazione della normativa a tutela della concorrenza.
ART. 15
Il Presidente, qualora lo ritenga necessario, può chiedere ad un legale esterno, scelto sulla base di indiscusse doti di imparzialità e competenza, di partecipare alle riunioni degli Organi previsti dall'articolo 7 dello Statuto, al fine di fornire il proprio parere su argomenti specifici ed evitare che la discussione possa integrare una violazione delle prescrizioni del presente Codice.
ART. 16
L'osservanza del Codice di condotta si intende quale obbligo aggiuntivo rispetto ai generali doveri di lealtà, correttezza ed esecuzione del contratto di lavoro secondo buona fede dei dirigenti e dei dipendenti di ALSEA e deve considerarsi quale parte essenziale delle loro obbligazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 del Codice Civile e del vigente CCNL, ove applicabile.
Inoltre, il Codice diventa parte integrante degli obblighi assunti dagli associati all'atto di iscrizione, come previsto dall'articolo 6, comma 4, dello Statuto.
ART. 17
Il mancato rispetto e/o la violazione delle regole di comportamento prescritte dal Codice ad opera di dipendenti e collaboratori dell'Associazione costituisce inadempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e dà luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari. Le sanzioni saranno applicate nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva e saranno proporzionate alla gravità e alla natura dei fatti. L'accertamento di eventuali infrazioni, la conduzione dei procedimenti disciplinari che ne dovessero derivare e l'irrogazione delle sanzioni sono di competenza del Collegio dei probiviri, designato ai sensi ed in conformità con l'art. 14 dello Statuto.
ART. 18
Ogni comportamento contrario al presente Codice posto in essere da collaboratori, dipendenti o rappresentanti designati dalle imprese associate, comporterà l'espulsione dall'Associazione dell'impresa resasi responsabile di tale condotta, fatta in ogni caso salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da essa derivino danni all'Associazione.
L'accertamento di eventuali infrazioni e la conduzione dei relativi procedimenti disciplinari sono di competenza del Collegio dei Probiviri, che agirà su segnalazione del Presidente - o, per quanto di loro competenza, i Presidenti delle Sezioni - e garantendo il pieno contraddittorio tra le parti.
All'esito di suddetti procedimenti disciplinari, il Collegio dei Probiviri informa il Presidente delle risultanze cui è pervenuto. Nei casi in cui i procedimenti si concludano con l'accertamento di una violazione dei divieti posti dal presente Codice, il Presidente provvede senza indugio ad emanare un provvedimento di espulsione dall'Associazione delle imprese responsabili e a trasmettere la documentazione raccolta agli atti del procedimento all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
ART. 19
ALSEA adegua tempestivamente la propria struttura organizzativa e le modalità di svolgimento delle proprie attività ad ogni eventuale modifica della normativa antitrust, comunitaria e nazionale, che dovesse intervenire nel corso del tempo.
ART. 20
Il Presidente assicura che l'Associazione svolga periodiche attività di compliance e di formazione concernenti la disciplina antitrust nazionale e comunitaria, indirizzate a tutti i dipendenti e collaboratori.