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IMPRESE DI SPEDIZIONE /

Adeguamento iscritti nei soppressi ruoli

ALSEA offre alle imprese associate un supporto nell'espletamento dell'iter di aggiornamento al registro imprese a seguito della soppressione degli Elenchi Interprovinciali degli Spedizionieri.
Queste istruzioni sono rivolte alle Aziende in attività già iscritte ai soppressi Elenchi alla data del 12 maggio 2012 che non hanno ancora provveduto all'adeguamento (il termine ultimo era il 30 settembre 2013)
Per le imprese di nuova costituzione o comunque la cui attività è iniziata dopo il 12 maggio 2012 rimandiamo alla guida completa edita dalla Camera di Commercio di Milano.

Ai sensi dell'art. 10 comma 1 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26/10/2011, in vigore dal 12/05/2012, le imprese attive ed iscritte nell'ex Elenco Interprovinciale Autorizzato degli Spedizionieri alla data del 12/05/2012, devono compilare la sezione "AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA" del modello "SPEDIZIONIERI" (di cui in allegato al Decreto) per ciascuna sede o unità locale e la devono inoltrare per via telematica, mediante l'applicazione ComunicaStarweb all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio nel cui circondario hanno stabilito la sede principale (e all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ogni unità locale fuori dalla provincia della sede ove si eserciti l'attività), pena l'inibizione alla continuazione dell'attività mediante apposito provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese.

ADEMPIMENTO TARDIVO

Per tutte le imprese di spedizione in attività alla data del 12/05/2012 che non hanno provveduto entro il termine del 30 settembre 2013, si individuano le seguenti procedure:

a) adempimento spontaneo anche se tardivo
le imprese possono presentare spontaneamente la comunicazione di aggiornamento della propria posizione dopo il 1° ottobre 2013 e fino al momento di avvio del procedimento camerale di inibizione alla prosecuzione dell'attività ( l'adempimento è soggetto al versamento dei normali diritti di segreteria di euro 30,00 per le società e di euro 18,00 per le imprese individuali nonché alle sanzioni r.e.a. per la tardiva denuncia presentata)

b) adempimento effettuato a seguito di espressa richiesta di conforma-zione dell'attività da parte del competente Ufficio del Registro delle imprese

le imprese che non hanno provveduto ad aggiornare la loro posizione alla scadenza del termine si trovano ad essere inadempienti e quindi soggette alla inibizione dell'attività esercitata di spedizione. Nei confronti di queste imprese l'Ufficio del Registro delle imprese avvia un procedimento camerale di regolarizzazione, seppur tardiva, dell'esercizio della sopra indicata attività invitando le stesse a conformare, entro un congruo termine, la propria posizione tramite la presentazione telematica della comunicazione di aggiornamento dei dati abilitativi dell'impresa e di quelli relativi al/i preposto/i. E' prevista una sanzione amministrativa di euro 51,33 per ogni legale rappresentante, oltre ai normali diritti di segreteria)

REQUISITI

Requisiti morali
Il 13 febbraio 2013 è entrato pienamente in vigore il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", di cui al decreto legislativo n. 159/2011, così come integrato e modificato dal correttivo di cui al decreto legislativo n. 218/2012. Una delle principali novità del codice antimafia consiste nell'ampliamento dei soggetti e operatori economici da sottoporre alla verifica antimafia. In particolare è necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011, ovvero che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui al medesimo articolo 67, nei confronti dei seguenti soggetti (elencati nell'articolo 85 del Codice antimafia):

1. imprese individuali: il titolare e il direttore tecnico ove previsto;

2. società in nome collettivo: tutti i soci (se i soci sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie) e il direttore tecnico nonché i componenti dell'organo di vigilanza di cui alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001) ove previsti;

3. società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie) e il direttore tecnico nonché i componenti dell'organo di vigilanza di cui alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001) ove previsti;

4. società di capitali di ogni tipo, anche consortili, società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna (articolo 2612 codice civile):
4.1) il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione, il direttore tecnico, ove previsto;
4.2) il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro , ovvero il socio in caso di società con socio unico;
4.3) tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001); nelle società di capitali svolgono le funzioni dell'organismo di vigilanza anche i membri del consiglio di sorveglianza - sistema dualistico - e i membri del comitato per il controllo sulla gestione - sistema monistico;
4.4) a) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%;
b) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%;
c) i soci o i consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001), il direttore tecnico, ove previsto;

5. associazioni, anche prive di personalità giuridica: i soggetti che hanno la legale rappresentanza, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, al sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (Art.6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001), il direttore tecnico, ove previsto;

6. società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 codice civile): i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato, il direttore tecnico, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, al sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza di cui alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001), ove previsti;

7. società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia: i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;

8. G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico): i soggetti che hanno la rappresentanza e gli imprenditori o le società consorziate , il direttore tecnico, ove previsto.

L'attestazione della insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 - c.d. comunicazione antimafia - può essere sostituita da un'autocertificazione resa da ciascun soggetto interessato (persona fisica).

Requisiti di onorabilità
I soggetti che devono possedere i sopra descritti requisiti di onorabilità sono gli stessi che devono possedere i requisiti antimafia e gli eventuali preposti allo svolgimento dell'attività di spedizioniere.
Salvo che non sia intervenuta la riabilitazione:
- di non essere stato condannato per delitti contro l'amministrazione della giustizia (dall'art. 361 all'art. 401 c.p.), la fede pubblica (dall'art. 453 all'art. 498 c.p.) l'economia pubblica, l'industria ed il commercio (dall'art. 499 all'art. 518 c.p.), il patrimonio (dall'art. 624 all'art. 649 c.p.);
- di non essere stato condannato per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni.

Attitudine tecnica
I seguenti requisiti professionali, esposti alle lettere a), b), c), sono tra loro alternativi:

a) titolo di studio: aver conseguito
- il diploma di qualifica (triennale) rilasciato da istituti professionali in materia commerciale;
oppure
- il diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità quinquennale) in materia commerciale;
oppure
- un diploma universitario o di laurea in materie giuridico-economiche;

b) esperienza professionale: aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata comprovata da idonea documentazione (ad esempio deve trattarsi di un lavoratore che abbia svolto funzioni direttive come dirigente o impiegato di concetto di 1° livello12) nello specifico campo di attività per almeno due anni, anche non continuativi, nel corso dei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, presso un'impresa del settore (ovvero impresa di spedizioni o di spedizioni doganali);

I soggetti che devono possedere i sopra descritti requisiti di professionalità sono i seguenti:
- impresa individuale: il titolare e gli eventuali preposti allo svolgimento dell'attività di spedizioniere;
- società, società cooperative, consorzi, associazioni: tutti i legali rappresentanti (presidente, consigliere delegato o, comunque, alle persone a cui è conferita la firma sociale; tutti i soci accomandatari di società in accomandita; tutti i soci amministratori di società in nome collettivo; presidente o direttore per le società cooperative e loro consorzi) e gli eventuali preposti allo svolgimento dell'attività di spedizioniere.

Capacità finanziaria
- per le società con capitale sociale versato inferiore ad euro 100.000,00: polizza assicurativa o fidejussione bancaria (con allegata la carta d'identità funzionari di banca firmatari) per un importo pari alla differenza tra euro 100.000,00 ed il capitale sociale versato;

- per le imprese individuali e le società cooperative: polizza assicurativa o fidejussione bancaria (con allegata la carta d'identità dei funzionari di banca firmatari) per euro 100.000,00, OPPURE dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con fotocopia della carta d'identità in corso di validità con la quale il richiedente dichiari i beni immobili di sua proprietà e l'assenza di ipoteche sugli stessi, con i relativi dati fiscali completi per un valore legale complessivo pari o superiore ad euro 100.000,00, oppure copia dei documenti comprovanti l'esistenza di un deposito vincolato in denaro o titoli per un valore legale complessivo pari o superiore ad euro 100.000,00.

Le polizze fideiussorie possono essere rilasciate solo dalle imprese di assicurazioni autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi della legge 10 giugno 82 n. 348, art.1, lett. c.

Nei contratti di fideiussione bancaria o di assicurazione devono essere indicati:
• ente garantito: Camera di commercio nell'ambito della quale è stata stabilita la sede legale dell'impresa;
• causale della garanzia: la garanzia, rilasciata a copertura di eventuali inadempienze alle disposizioni della Legge 14 novembre 1941, n. 1442, s'intende prestata esclusivamente nell'interesse di beneficiari terzi che dovessero subire pregiudizi patrimoniali ed economici in conseguenza di inadempienze di natura professionale in cui lo spedizioniere contraente incorresse nello svolgimento dell'attività;
• somma garantita: fino al raggiungimento del limite minimo previsto.

Si riporta a titolo esemplificativo un esempio di testo di polizza assicurativa/fidejussione bancaria:

"La presente fidejussione / polizza viene emessa - ai fini dell'accertamento del requisito di adeguata capacità finanziaria cui all'art. 6 comma 3 della Legge 14 novembre 1941, n. 1442, così come sostituito dall'art. 76 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 - a garanzia delle obbligazioni, sorte nei confronti dei terzi, derivanti, ai sensi dell'art. 1173 del Codice Civile, dall'esercizio dell'attività di spedizioniere di cui agli artt. 1737 del Codice Civile ed alla Legge 14 novembre 1941, n. 1442., svolta dalla Società denominazione sociale (codice fiscale, partita iva) con sede legale in città, indirizzo.
Questa nostra obbligazione sarà duratura e valida per un anno e si intenderà rinnovata di anno in anno, salvo reciproco diritto di revoca da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata almeno sessanta giorni prima della scadenza dell'impegno in corso. Questo/a istituto di credito / compagnia d'assicurazioni prende atto che la liberazione della presente fidejussione / polizza potrà avere luogo, in ogni caso, solamente con provvedimento della Camera di Commercio di …………….."


COSTI

• diritti di segreteria - imprese individuali € 18,00 - società € 30,00 (da pagare per via telematica con il credito Telemaco)
• tassa di concessione governativa - € 168,00 - Versamento all'ufficio postale nel c/c postale n. 8003 Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Tasse di Concessione Governative (NON per imprese attive iscritte nel soppresso elenco alla data del 12 maggio 2012)
• cauzione - € 258,23 Versamento alla Tesoreria Provinciale dello Stato previa costituzione deposito definitivo presso la Ragioneria Territoriale dello Stato (NON per imprese attive iscritte nel soppresso elenco alla data del 12 maggio 2012 che già avevano costituito il deposito)
• sanzione amministrativa di euro 51,33 per ogni legale rappresentante

Tale cauzione deve essere allegata al modello "Spedizionieri" sezione "Scia" in copia scansionata, con in calce la dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 e sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante dell'impresa societaria.
L'originale del titolo che attesta la cauzione dovrà essere altresì depositato, entro 60 giorni dalla presentazione della "Scia", presso il competente ufficio del registro delle imprese.